Il dividendo estero già tassato in Francia sconta in Italia l’aliquota piena del 26%

NT Fisco – Il Sole 24 Ore – 07/03/2023

Secondo le istruzioni al modello Redditi PF, occorre indicare in dichiarazione dei redditi l’importo del dividendo, al lordo dell’eventuale imposta subita all’estero, e assoggettarlo così a imposta sostitutiva del 26%, senza alcuna possibilità di optare per la tassazione ordinaria e richiedere così il credito per l’imposta estera. Questa imposizione è stata diffusamente criticata, in quanto contrasta evidentemente con il principio del divieto della doppia imposizione giuridica previsto dal nostro ordinamento, e - ancora prima - dal diritto, stabilito dal modello Ocse delle convenzioni contro le doppie imposizioni (previsto anche in quella in vigore tra Italia e Francia).