Informazioni legali e fiscali

L’ordinamento giuridico italiano vigente prescrive e disciplina, all’art. 832 c.c., il diritto di proprietà come diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento.

Secondo il modello romanistico, per proprietà deve intendersi un diritto assoluto ed esclusivo del soggetto su una cosa fisica, mobile od immobile, rientrante in funzione di fulcro nel sistema dei diritti reali, in contrapposizione alla categoria dei diritti personali o di credito ed a quella del possesso, particolarmente sotto il profilo dei mezzi di tutela giudiziale.

Secondo il modello inglese, il termine proprietà assume una connotazione marcatamente patrimonialistica, in senso soggettivo ed oggettivo, giungendo a rilevare in più significati, come una cosa fisicamente considerata, come diritto su una determinata cosa, come diritto di per sé considerato.

Sul piano etimologico, il termine proprietà indica, comunque, l’appartenenza di qualcosa a qualcuno ovvero il dominio esclusivo di un soggetto su una cosa, sia pure nell’ottica di non escludere necessariamente altri dalla cosa.

Nei Paesi di “civil law” si parla di diritto delle cose, diritto dei beni mentre nell’esperienza di “common law” la principale articolazione dei beni e dei diritti su di essi, più che attestarsi sul piano sostanziale, riguarda il profilo processuale ovvero delle categorie di azioni esperibili.

Il concetto di estate è, tuttora, la nozione chiave del diritto di proprietà inglese: segnatamente, l’estate indica la quantità di diritti di cui una persona è titolare in relazione ad un dato bene immobile.

In termini pratici, le proprietà immobiliari vengono distinte con il titolo di “freehold” e “leasehold”.

La “freehold” è la forma piu’ ampia di diritto di proprietà, la effettiva proprietà perpetua. 

Mediante la “leasehold”, invece, si acquisisce il diritto di usufruire della proprietà per un periodo di tempo determinato, spesso di lunghissima durata, con il pagamento di un canone di affitto annuale (ground rent) ed una cifra mensile o trimestrale (service charge) volta a contribuire per le spese condominiali e riparazioni delle parti comuni.

Con la formula mista “leasehold” e “share of freehold” si diventa comproprietario (in quota) dell’edificio e si ha il godimento del proprio appartamento.

Sotto il profilo fiscale, la giurisdizione inglese offre diversi vantaggi. Innanzi tutto le  spese da affrontare in fase di acquisto non sono alte: c’è una tassa di registro (detta Stamp Duty aggiornata con nuove percentuali dal 4 dicembre 2014) che va a scaglioni, immobili residenziali di valore fino a 125.000 sterline non scontano l'imposta, quelli fino a 250.000 sterline scontano il 2%, quelli fino a 925.000 scontano il 5% e così via fino a un massimo del 12%, tali percentuali saranno calcolate sulla parte eccedente le 125.000 sterline. Dal 1 Aprile 2016 sugli immobili non adibiti ad abitazione principale, è stata inserita una percentuale aggiuntiva del 3%, per i valori superiori a £ 40,000. Per gli immobili non residenziali si sconta l'imposta per valori eccedenti 150.000 sterline.Le pratiche legali si aggirano interno a 1.800 sterline.         

 Il periodo di imposta nel Regno Unito, ai fini della determinazione della income tax, va dal 6 aprile di ogni anno al 5 aprile dell’anno successivo.

In caso di locazione le imposte sulle rendite da affitto, per i non residenti, ammontano al 20% delle locazioni percepite, sulla parte eccedente la "personal allowance" pari a £ 11,500, per i redditi conseguiti nel periodo  6 aprile 2017 - 5 aprile 2018.

I modelli vigenti di convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali, determinano la regola per la tassazione in Italia degi immobili detenuti all'estero e dati in affitto,  determinandola in modo differente a seconda dei seguenti possibili casi:
- se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile a imposizione, non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito reddito;
- se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante tariffe d'estimo o criteri similari, si deve indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri dell'articolo 165 del Tuir;
- se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile al l'estero non è soggetto a imposta sui redditi nel Paese estero, si deve indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria;
- se il reddito è soggetto a imposta nello Stato estero, si deve indicare l'ammontare dichiarato in questo Stato senza deduzione di spese e spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri dell'articolo 165 del Tuir.

In Inghilterra “non c’è patrimoniale sugli immobili”, “esiste una tassa paragonabile all’Imu che si versa a livello municipale, la “Council Tax”, che si aggira sui mille euro annui per un monolocale ma non riguarda i proprietari perché è a carico dell’affittuario e include tutto, dai rifiuti al mantenimento delle strade”. 

I contribuenti italiani (persone fisiche) dal 2013 dovranno pagare l’imposta sugli immobili (Ivie) anche sulle case all’estero ma, per la Gran Bretagna, le cifre non sono affatto sfavorevoli. In sostanza la base imponibile dell’Ivie, che ha un’aliquota dello 0,76%, non è quella del valore dell’immobile ma è la base imponibile su cui si calcola la “Council Tax”,  che è pari circa a un decimo del valore di mercato.

Inoltre in caso di immobili detenuti all’estero, vanno indicati nel Modello “Unico” nella Sezione II del quadro RW, con indicazione del costo storico dell’immobile. Se l’acquisto è finanziato da un mutuo acceso all’estero o da un trasferimento di denaro dall’Italia, deve essere compilata anche la Sezione III.


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