Trasferimento di fabbricato estero esente se è trascorso il quinquennio

Eutekne.Info – 19/05/2021


Con risposta all'interpello n. 350, l’Agenzia delle Entrate ha commentato l’applicazione della disciplina sui redditi diversi ex art. 67 del TUIR al caso delle persone fisiche residenti in Italia che hanno ceduto un fabbricato sito all’estero.

Secondo quanto previsto dall’art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR, la cessione a titolo oneroso di fabbricati produce un reddito diverso imponibile, qualora:
- la vendita avvenga entro 5 anni dalla costruzione o dall’acquisto;
- il corrispettivo percepito superi il costo storico di acquisto o costruzione.

Tale imponibilità trova applicazione anche quando la cessione riguarda immobili situati all’estero di proprietà di persone fisiche residenti in Italia ( ris. Agenzia delle Entrate 21 giugno 2007 n. 143).