Modulo RW economico se ravveduto entro il 10 marzo

Eutekne.info – 04/03/2021

 

Per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, l’art. 5 comma 2 del DL 167/90 stabilisce che è irrogata una sanzione dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato. Quando le attività estere di natura finanziaria o gli investimenti siano detenuti in “paradisi fiscali”, la sanzione prevista è raddoppiata, e diviene dal 6% al 30% degli importi non dichiarati.
Quando il quadro RW sia presentato entro 90 giorni dal termine, si applica invece la sanzione fissa di 258 euro, irrilevante che i possedimenti esteri si trovino o meno in “paradisi fiscali”. Alle medesime conclusioni si deve pervenire per il modulo RW infedele ma integrato nei 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Se l’ infedele o omessa presentazione del quadro RW viene sanata nei 90 giorni, la riduzione da ravvedimento operoso si conteggia su 258 euro (ris. Agenzia delle Entrate 24 dicembre 2020 n. 82).