Immobili contigui: per i benefici prima casa è necessario l’effettivo accorpamento

Ipsoa – 08/10/2020


Il 7 ottobre 2020, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21614 depositata richiamando diversi suoi precedenti, ha chiarito, che può ricondursi all'utilizzo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, anche l’accorpamento di immobili confinanti. In questo caso il termine triennale di decadenza, corrispondente a quello riconosciuto all’ufficio per l’esercizio dei poteri di accertamento, è rispettato, se il contribuente realizza effettivamente l'unificazione di dette unità, non essendo necessario, che entro lo stesso termine si sia anche provveduto all’accatastamento dell’unica unità abitativa così modificata.