Contratto rinnovato di altri 4 anni: non serve Ape

Esperto Risponde – Il Sole 24 Ore - 20/01/2020

Nelle locazioni cosiddette “libere”, di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 431/98, (con durata di 4+4 anni), l’articolo 2, comma 1, dispone che «alla seconda scadenza del contratto (cioè al termine del secondo quadriennio), ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto. In mancanza della procedura il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

Dunque – se non disdettato – il contratto libero si rinnova di ulteriori quattro anni, con la conseguenza che non è necessario stipularne uno “nuovo”.
Per quanto riguarda l’Ape (attestato di prestazione energetica) – che potrebbe non essere mai stato consegnato all’inquilino – , si ritiene che non sia obbligatoria la consegna in sede di rinnovo del contratto. L’articolo 6, comma 3, del Dlgs 192/2005, si riferisce ai “nuovi” contratti di locazione e non ai “rinnovi”.